Onorevoli Colleghi! - Il testo della presente proposta di legge è - salvo poche modifiche - quello elaborato dalla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati nella XIII legislatura e costituisce l'esito di un prolungato esame delle proposte di legge volte alla revisione delle disposizioni relative agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica e di autonomia.
      Le norme in esso contenute hanno l'obiettivo di attribuire funzioni, poteri e responsabilità ad organi non monocratici, che mettano in grado le istituzioni scolastiche di esercitare, nell'ambito del sistema nazionale pubblico dell'istruzione, l'autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo. L'analisi dell'OCSE, compiuta per valutare l'insieme delle riforme avviate nel sistema scolastico italiano, ha messo in risalto la necessità di garantire, nel nostro Paese, un processo di cooperazione fra tutte le componenti della scuola (dagli insegnanti al dirigente scolastico, dai genitori agli studenti), anche per affrontare le possibili situazioni di conflitto attraverso un processo decisionale democratico che permetta di risolverle nell'interesse degli studenti e della scuola.
      D'altronde l'esercizio dell'autonomia scolastica richiede una legge che attribuisca funzioni, poteri e responsabilità agli organi dell'ente autonomo. È quindi necessario compiere alcune scelte, valide per tutto il territorio nazionale e previste in norme di carattere generale. Nell'ambito di tali scelte, le singole istituzioni avranno ampio spazio per esercitare la propria autonomia, discutendo e votando l'apposito regolamento.
      L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione delle norme, recepisce il principio della cooperazione fra le varie componenti nel rispetto delle differenziate esigenze formative e degli obiettivi fissati in sede nazionale, fissa il principio della separazione

 

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fra le funzioni di indirizzo e di programmazione, da un lato, e i compiti di gestione e coordinamento dall'altro. Si tratta di un principio già previsto dalla normativa generale relativa all'organizzazione della pubblica amministrazione. L'articolo 2 elenca gli organi delle istituzioni scolastiche e fissa i princìpi di distinzione tra questioni di indirizzo e di controllo e questioni di gestione. L'articolo 3 disciplina le competenze dell'organo di indirizzo e programmazione, per eccellenza, il consiglio della scuola, e l'articolo 4 ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento.
      L'articolo 5 riguarda l'organo tecnico e professionale con competenze generali in materia didattica, il collegio dei docenti. Sono anche previste forme di articolazione che ne garantiscono il funzionamento rispetto alle fondamentali competenze di natura disciplinare, di programmazione didattica e di valutazione. L'articolo 6 disciplina gli organismi di partecipazione e il diritto di riunione e di assemblea. Gli articoli 7 e 8 disciplinano l'attività di verifica e di valutazione del collegio dei docenti e del comitato per la valutazione del servizio dei medesimi docenti, le cui funzioni restano invariate rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente. L'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 10, infine, le abrogazioni.
 

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